Con il decreto delegato “MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 MAGGIO 2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE – CODICE DELLA STRADA” la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si è attivata per recepire una serie di segnalazioni e provvedimenti provenienti dalla popolazione e dagli organismi istituzionali. Si è colta altresì l’occasione per aggiornare, sostituendolo integralmente, l’Allegato C del Codice della Strada relativo al contrassegno di parcheggio e circolazione per le persone con disabilità o invalidità le cui disposizioni erano rimaste invariate dal 2008.
È opportuno precisare che al fine di dare alla popolazione un congruo periodo di adattamento alla nuova normativa e permettere agli uffici di adeguare i propri sistemi informatici, l’articolo 9 prevede che il decreto delegato produca effetti solo a decorrere dalla data di ratifica dello stesso da parte del Consiglio Grande e Generale, ad esclusione dell’articolo 6 che invece si intende immediatamente esecutivo.
CICLISTI E PEDONI - Entrando nello specifico, gli articoli 1, 2, 5 modificano rispettivamente gli articoli 51, 52 e 60 del Codice della Strada affinché vengano recepiti i contenuti dell’l’Istanza d’Arengo n. 10 del 4 ottobre 2020, approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 2021, per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o indumenti catarifrangenti per pedoni e ciclisti da indossare quando circolano da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e, comunque, ogni qualvolta sussistono condizioni di scarsa visibilità Nella stesura di tali articoli ci si è allineati con la normativa italiana al fine di garantire regole di comportamento omogenee per ciclisti e pedoni in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica.
In particolare con l’articolo 2, che modifica l’articolo 52 del Codice, non si è solo introdotto l’obbligo di cui sopra riferito ai ciclisti (comma 3) ma, su proposta del Gruppo per la sicurezza stradale, sono state altresì inserite le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) e di cui al comma 2 sempre nell’ottica di agire sulla prevenzione degli incidenti stradali.
Il comma 1, lettere a) e b), era già previsto dalla Codice della Strada.
VIA LA SEGNALAZIONE SULLA PATENTE (entro 9km/h) - L’articolo 6 modifica l’articolo 66, comma 2 del Codice della Strada: con la nuova stesura si stabilisce che nei casi di superamento di velocità rilevato con strumenti velox, la segnalazione sulla patente venga comminata solo nei casi in cui il superamento sia superiore a 9 km/h rispetto al limite imposto. Finora la normativa disponeva la segnalazione sulla patente senza prevedere una minima fascia di esenzione.
MANCATA COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE - L’articolo 7 modifica l’articolo 66, comma 4, del Codice della Strada. Tale articolo era stato oggetto di modifica con il Decreto Delegato 13 giugno 2019 n. 98 il quale aveva disciplinato un iter specifico per individuare la persona che ha commesso un’infrazione, nel caso in cui quest’ultima non potesse essere immediatamente contestata. L’iter prevedeva che qualora non venissero fornite le generalità del conducente da parte del proprietario, la segnalazione o il provvedimento sospensivo fossero posti a carico dello stesso. Tale impostazione, riportata pedissequamente anche nel successivo Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n. 12, è stata oggetto di pronuncia di incostituzionalità da parte del Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme con la sentenza del 9 marzo 2022 n. 3 e Decreto 11 marzo 2022 n. 4. In base alla nuova formulazione contenuta nel presente decreto, la segnalazione o il provvedimento sospensivo non vengono più posti a carico del proprietario del veicolo, al quale, invece, viene comminata una sanzione in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente. In tal modo viene recepita l’indicazione del Collegio Garante circa la non correttezza dell’iter che prevedeva la comminazione una sanzione di natura personale, che incide sulla libertà di circolazione, a un soggetto diverso dal conducente che ha materialmente commesso l’infrazione al Codice della strada.
CONTRASSEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ O INVALIDITÀ
Infine, gli articoli 3, 4, 8 e l’Allegato A operano un corposo cambiamento nelle disposizioni relative al contrassegno di parcheggio e circolazione per le persone con disabilità o invalidità. La modifica è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni pervenute dalla Polizia Civile, dalla Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità (CSD-ONU) e delle segnalazioni delle Giunte di Castello circa l’uso improprio dei contrassegni. Oltre a recepire le varie segnalazioni ricevute, si è colta l’occasione per operare una profonda revisione dell’Allegato C aggiornandolo secondo le più recenti indicazioni italiane ed europee.
Se finora la normativa disponeva il rilascio del contrassegno solo a favore delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, la nuova formulazione amplia la casistica comprendendo:
- i non vedenti;
- le persone con patologie psichiche o disabilità intellettive tali da pregiudicare l’autonomia e che pertanto necessitano della mediazione di terze persone nella gestione degli spostamenti;
- le persone con invalidità agli arti superiori tale da pregiudicare l’autonomia e pertanto che necessitano della mediazione di terze persone nella gestione degli spostamenti.
Rimangono invariati sia l’obbligo di allegare, alla domanda di rilascio del contrassegno, la certificazione del Dirigente della U.O.C Cure Primarie e Salute Territoriale, sia l’organo incaricato di rilasciare fisicamente i contrassegni che è sempre il Corpo della Polizia Civile.
Alcune delle novità riguardano:
Viene modificato ed aggiornato anche lo schema di contrassegno da esporre sul cruscotto del veicolo. La nuova versione contiene un’impostazione grafica rispettosa della normativa relativa alla tutela dello stemma ufficiale della Repubblica, nonché della corretta terminologia "persona con disabilità" che, a seguito dell’Istanza d’Arengo n. 9 del 3 ottobre 2021 e relativa approvazione consiliare del 28 febbraio 2022, è quella da adottare in tutti gli atti dello Stato.
L’articolo 9, comma 1, stabilisce infine che coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente decreto delegato sono già in possesso di contrassegno, devono provvedere a richiederne la sostituzione nel termine di due anni a far data dalla ratifica del decreto stesso.
L’articolato, elaborato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni in collaborazione con il Corpo della Polizia Civile, ha avuto il nulla osta della Segreteria di Stato per la Sanità, con delega alle Pari Opportunità, sentito il parere del Dirigente Medicina Legale e Fiscale e del Dirigente UOC Cure Primarie e Salute Territoriale per le parti di competenza. Il testo ha altresì ottenuto il parere favorevole di congruità e coerenza da parte della CSD-ONU ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge Quadro 28/2015.
Segreteria di Stato per gli Affari Interni
San Marino, 03 marzo 2023/1722 d.F.R.
Per informazioni: segreteria.interni@gov.sm
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