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arrowCremazione: riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni

Pubblichiamo il riferimento del  Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, sull’Istanza d’Arengo per esprimere contrarietà alla cremazione obbligatoria e agli incentivi per coloro che effettuino tale scelta e sia resa obbligatoria la formale volontà di procedere alla cremazione (Istanza d’Arengo n. 4 del 2 ottobre 2022)

Leggi il riferimento nel file pdf

 

Eccellenze,

Ill.mi Consiglieri,

questa Istanza d’Arengo ci permette di fare un po’ di chiarezza rispetto alle tematiche sollevate dai firmatari e rispetto al percorso intrapreso dalla Segreteria di Stato Affari Interni circa le criticità legate ai cimiteri.

Con questa Istanza alcuni cittadini evidenziano la loro “contrarietà alla cremazione obbligatoria” e chiedono “che sia resa obbligatoria la formale manifestazione di volontà da parte dell’individuo per potersi procedere alla sua crematura”. Rispetto a questi i punti io vorrei rassicurare i firmatari sul fatto che sia già così dal 2010. E’ proprio la Legge 35/2010, relativa al regolamento di Polizia Mortuaria, che all’articolo 5 comma 1 prevede che:

“La cremazione della salma è consentita soltanto quando risulti chiara la volontà di ricorrere a tale pratica, espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come risultano dagli atti dell’Ufficio di Stato Civile o da atto sostitutivo di atto notorio.”

 

Lo stesso comma precisa poi quali siano le modalità attraverso cui tale volontà possa essere espressa, ovvero:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) dichiarazione in vita;

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che forniscano informazioni ed assistenza ai consociati sulla scelta della cremazione (…);

d) volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l’unanime volontà degli stessi, mancando la quale l’Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può rimettere al Commissario della Legge la decisione in merito. Le volontà di cui alla presente lettera, rilevano solo in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto;

e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Con il Decreto Delegato 139/2022 abbiamo integrato questo elenco introducendo la possibilità, oltre a quelle già in essere, di manifestare tale volontà con semplice disposizione scritta espressa in vita e superando, nella lettera d), “l’unanime volontà degli stessi”.

Tornando alla legge 35/2010, l’articolo 6 definisce tutto l’iter riguardante la richiesta di cremazione e la relativa autorizzazione che coinvolge l’Ufficio di Stato Civile, il medico curante o il necroscopo, e il Commissario della Lgge. Infine l’articolo 7 (Dichiarazione in vita) prevede la possibilità, per chiunque desideri ricorrere alla cremazione, di recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile per rendere una dichiarazione ufficiale in tal senso ed indicare la destinazione delle ceneri. Tutte queste dichiarazioni vengono raccolte dall’Ufficio in un apposito registro.

Dai dati forniti dall’Ufficio di Stato Civile risulta che dal 2010 fino ad oggi siano state 450 le persone che hanno depositato la dichiarazione di volontà.

 

Le legge prevede, sempre nel rispetto della libertà di scelta del defunto, che le ceneri possano essere conservate in apposite urne cinerarie o disperse sia all’aperto, secondo condizioni ben specifiche (ad es. a distanza di oltre 200m dai centri abitati, oppure in laghi e specchi d’acqua a d oltre 10m della riva e così via) oppure in un giardino delle rimembranze all’interno di almeno uno dei cimiteri della Repubblica. La regolamentazione relativa alla Destinazione delle ceneri è prevista dall’art. 8 della Legge 35/2010.

Ecco, tutti questi aspetti ed iter amministrativi sono scanditi dalla Legge 35/2010 ed è proprio con quella legge che, nel 2010, il legislatore ha inteso favorire la libera scelta della cremazione e tutelarla attraverso norme che rispettano la volontà del defunto e dei familiari circa il ricorso a tale pratica, nonché la destinazione delle ceneri. La semplificazione della procedura che è iniziata oramai 13 anni fa ha consentito ai cittadini di evitare il procedimento di volontaria giurisdizione previsto all’epoca, che si svolgeva innanzi al Commissario della Legge e richiedeva l’assistenza di un avvocato.

Gli unici casi in cui il ricorso alla cremazione è previsto d’ufficio sono due:

  • il primo è previsto dalla Legge 35/2010 art. 5 e dispone che nel caso di salme non riconosciute o reclamate, l’Ufficiale di Stato Civile-Dirigente la Polizia Mortuaria possa autorizzare la cremazione previo nulla osta del Commissario della Legge;
  • il secondo caso invece è stato introdotto pochi mesi fa con il Decreto Delegato 139/2022 e prevede che, trascorsi 40 anni dal decesso, nel caso la riduzione a resti mortali non venga richiesta dai familiari, sarà lo stesso Ufficio di Stato Civile a procedere con la cremazione.

Quindi, ripeto, rispetto alle considerazioni dei firmatari dell’istanza, la legge prevede già tutta una serie di passaggi e principi che vanno proprio nella direzione del rispetto della volontà del defunto.

 

Le altre due considerazioni contenute nell’Istanza sono poi strettamente legate, ovvero le considerazioni inerenti gli incentivi, o meglio i rimborsi, e la carenza dei loculi nei cimiteri.

Occorre specificare che i rimborsi per le spese di cremazione sono previsti dall’articolo 12 della Legge 35/2010 che all’epoca era stato inserito per promuovere il ricorso alla pratica della cremazione che è proprio quella che permette di evitare di consumare ulteriore suolo per l’ampliamento dei cimiteri e di incorrere nella problematica, che nella nostra Repubblica ricorre da tanti anni, della carenza di loculi cimiteriali. Problematica causata, spesso, da condizioni del terreno non adatte come è stato rilevato più volte anche nel cimitero di Domagnano, con la conseguenza dell’insufficienza di spazi si ripresenterebbe a brevissimo tempo.

È proprio per rispondere a questo problema che il governo, attraverso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni (e in collaborazione con la Segreteria Territorio, con le Giunte di Castello che hanno posto sul tavolo anche questo tema) ha cercato delle risposte strutturate e lungimiranti sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista operativo, per affrontare la carenza degli spazi e pensando al futuro, per far sì che tale criticità non si ripresenti e quindi continui a permanere nel tempo anche il rispetto delle volontà del defunto che, quindi, è un principio che si continua a perseguire.

 

Dal punto di vista normativo si è intervenuti con il Decreto Delegato 30 settembre 2022 n. 139 che affronta la problematica legata alla perpetuità delle concessioni cimiteriali (da cui maggiormente deriva la carenza degli spazi) antecedenti alla normativa del 2010. Il nuovo decreto del 2022 ha infatti introdotto un termine per le concessioni precedenti al 2010, partendo da quelle stipulate prima del 1960, prevedendone la decadenza secondo il criterio cronologico e quello di gradualità. Scaduti i termini previsti, i loculi cimiteriali e i loculi ossari rientrano nelle disponibilità dell'Ecc.ma Camera attraverso un iter specifico, definito dall'art. 4, nel rispetto delle garanzie di pubblicità e di informazione dei familiari, dando anche tutto il tempo di procedere a questo tipo di intervento.

A livello operativo, al gruppo di lavoro in materia cimiteriale (istituito con Delibera del Congresso di Stato 28 febbraio 2022 n. 15)  è stato dato mandato di predisporre una proposta di interventi operativi relativi alla programmazione di:

  • un ciclo straordinario di interventi che includesse la riduzione a resti mortali delle salme risalenti;
  • attività di ristrutturazione e manutenzione dei relativi siti cimiteriali.

Questa programmazione deve essere tradotta nella predisposizione di apposito capitolato per procedere all'assegnazione tramite bando pubblico a ditta di comprovata professionalità.

La manutenzione e restaurazione si riferisce anche a quella dei loculi ossari che, opportunamente sistemati, costituiscono una collocazione dignitosa per le urne cinerarie.

 

Per concludere, questi interventi normativi e operativi che ho inteso elencare brevemente ma che sono il risultato di un lungo e corposo lavoro portato avanti dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, dal Dipartimento Affari istituzionali, l’Ufficio Stato Civile, l’AASLP e le Giunte di Castello, rispondono proprio all’esigenza di garantire nel tempo - evitando anche in futuro di trovarsi anche in futuro in situazioni emergenziali - ad ogni individuo la libertà di scelta, qualunque essa sia, con riferimento alla propria sepoltura o cremazione.

Non solo, colgo l’occasione anche per ricordare che la legge sammarinese difende anche la libertà culto, sancita dalla Dichiarazione dei Diritti.

Per tutte queste ragioni quindi il parere rispetto all’Istanza è negativo, considerato appunto che dal 2010, fino all’ultimo DD del 2022, la normativa sammarinese prevede che il ricorso alla cremazione avvenga a seguito di formale manifestazione di volontà da parte dell’individuo e considerato che tutti gli interventi messi in atto, normativi e operativi (rimborsi inclusi) rientrano proprio nell’ottica di garantire nel tempo la libertà di scelta e anche di spazi nei cimiteri della Repubblica.

 

San Marino, 19 gennaio 2023/1722 d.F.R.

 

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